STATUTO ASSOCIAZIONE

  1. Denominazione e sede

È costituita l’Associazione denominata “ Formaction” con sede in Via Finalmarina 23, Torino.

  1. Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

  1. Scopo e attività dell’Associazione

L’Associazione non persegue fini di lucro.

L’Associazione ha come scopo lo sviluppo della formazione in riabilitazione e il miglioramento delle conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei Professionisti Sanitari soggetti ad obbligo ECM ; a tal fine, l’Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione e Sanitarie in genere al fine di definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l’esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività .

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di: Organizzare corsi di formazione in Riabilitazione e in Formazione professionale Sanitaria anche accreditati ECM; Scrivere,  promuovere e pubblicare opere editoriali (anche audio e video) a carattere scientifico e divulgativo di materie di competenza; Organizzare eventi, seminari e manifestazioni a carattere divulgativo; Organizzare corsi per prevenire problematiche muscolo scheletriche; Organizzare corsi di formazione inter professionale.

L’Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

  1. Ammissione e diritti degli associati

Possono essere associati dell’Associazione cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dall’organo amministrativo.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di diniego espresso, l’organo amministrativo non è tenuto a esplicitare all’aspirante associato la motivazione di detto diniego. Nei confronti dell’associato l’accettazione o il rigetto rimangono atti di autonomia contrattuale dell’Associazione e come tali insuscettibili di riesame giudiziario.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme dello statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l’associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

L’adesione all’Associazione ha durata annuale ed è periodicamente rinnovabile fermo restando il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

  1. Categorie degli associati

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

  • Fondatori, coloro che partecipano alla fase costitutiva dell’Associazione;
  • Ordinari, coloro che aderiscono all’Associazione in un momento successivo alla fase costitutiva.

Tutti gli associati, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall’Associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

  1. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

  • recesso;
  • delibera di esclusione;
  • ritardato pagamento della quota associativa;

L’associato può in qualunque momento recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all’organo amministrativo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’assemblea solo per gravi motivi con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la relativa deliberazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati, che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, per i motivi di cui sopra, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

  1. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • assemblea generale degli associati
  • consiglio direttivo o amministratore unico
  • presidente

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

  1. Elezioni alle cariche associative

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

  1. Partecipazione all’assemblea

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

  1. Convocazione dell’assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta del presidente, spedita alternativamente via mail o pec almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante affissione presso la sede legale dell’associazione. La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al presidente da almeno un decimo degli associati.

In caso di dimissioni dell’organo amministrativo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell’organo amministrativo dimissionario.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o dall’amministratore unico. In caso di assenza, è presieduta da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e in seconda convocazione  il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

  1. Compiti dell’assemblea

All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

  • stabilire il numero degli amministratori;
  • nominare e revocare i membri dell’organo amministrativo;
  • deliberare l’azione di responsabilità contro gli amministratori;
  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive dell’organo amministrativo;
  • fissare, su proposta dell’organo amministrativo, le quote associative
  • approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo amministrativo;
  • discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno.
  1. Compiti dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
  1. Composizione dell’organo amministrativo

L’Associazione sarà amministrata da un amministratore unico o da un consiglio direttivo composto da 3 a 11 membri nominati dall’assemblea ordinaria.

Non può essere amministratore unico o membro del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e il segretario.

Il consiglio direttivo deve essere composto da associati e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

L’incarico di amministratore unico o di componente del consiglio direttivo è gratuito.

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio indice entro 30 giorni l’assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L’organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’organo amministrativo decaduto.

  1. Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto via e mail o pec, almeno due giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

  1. Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Nel caso in cui l’Associazione abbia adottato la forma di amministrazione mediante amministratore unico, la rappresentanza legale spetta a quest’ultimo.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

  1. Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

  1. Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  1. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

  1. Destinazione degli avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

  1. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

  1. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

  1. Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria degli associati, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei associati che lo richiedano.

  1. Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio il quale verrà devoluto ad altre associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli statutari o a fini di pubblica utilità secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’assemblea.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

  1. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.